Quali sono i requisiti di ammissibilità per diventare socio?
Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Società. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell'ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. É fatto obbligo al socio di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente.
I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.
Non possono far parte della Società i soggetti che:
La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l'esclusione.
Quali sono i diritti e i doveri dei Soci?
I Soci esercitano i diritti sociali e patrimoniali:
Come si perde la qualità di socio?
La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l’esclusione.
Cosa succede in caso di morte del socio?
In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome o detto trasferimento non sia stato approvato dal consiglio di amministrazione, la Società provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 15.
In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non potrà partecipare all’assemblea e non sarà eleggibile alle cariche sociali.
Come si fa a recedere dalla qualifica di socio?
Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Società, qualora non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell'ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui all'art. 6. Il recesso non può essere parziale.
La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Società, oltre che nel caso in cui il consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della Società.
Nei casi di cui al comma precedente, il consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta.
Con riferimento ai rapporti mutualistici il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Società.
Quali sono i casi di esclusione del socio?
Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci:
Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:
Nei casi diversi da quelli previsti dalla legge l’esclusione del socio è deliberata tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Società.
Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri. Resta convenzionalmente esclusa la possibilità di sospensione del provvedimento impugnato. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.
Come funziona la liquidazione della quota del socio?
Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio.
Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero.
Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve. Le somme non riscosse entro cinque anni dal giorno in cui divengono esigibili restano devolute alla Società ed imputate alla riserva legale.