Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca di Udine Credito Cooperativo il Cliente può presentare reclamo in forma scritta con le seguenti modalità:
I reclami vanno inviati a:
La Banca di Credito Cooperativo risponderà entro 30 giorni dal ricevimento (1).
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento, la Banca risponderà entro 60 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Se il cliente non si è avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti sopra riportati e intende rivolgersi al giudice, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario.
Il cliente e la Banca possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Reclami su attività di intermediazione assicurativa
La banca trasmetterà senza ritardo il reclamo all’impresa assicurativa se riguarda aspetti legati al prodotto assicurativo.
Per quanto attiene all’attività di intermediazione assicurativa, la banca trasmetterà il reclamo, senza ritardo, ad Assicura Agenzia Ufficio Reclami, Via Verzegnis, 15 – 33100 Udine (UD), indirizzo mail reclami@assicuragroup.it , oppure all’impresa di assicurazione con le modalità indicate nella documentazione contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione del prodotto assicurativo.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice, è tenuto a rivolgersi:
- all’IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente. Il reclamo potrà essere inoltrato tramite email, PEC, fax o posta ordinaria. Per maggiori informazioni consultare www.ivass.it/home page/guida ai reclami ;
- per questioni attinenti ai prodotti finanziari assicurativi di cui ai rami vita III e V (con esclusione delle forme di previdenza complementare) il Cliente può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie come sopra illustrato o direttamente alla CONSOB, Via G.B. Martini n. 3 – 00198 Roma;
- per questioni attinenti alle forme di previdenza complementare il Cliente può rivolgersi alla COVIP, Via in Arcione n. 71 – 00187 Roma.
Reclami su servizi e attività di investimento
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
L’Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al quale possono essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF (ossia nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (controversie concernenti contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra un professionista ed un consumatore residenti nell’Unione Europea).
Non rientrano nell’ambito di competenza dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00.
L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione.
Il ricorso può essere proposto esclusivamente dall’investitore al dettaglio quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie si può consultare il sito www.acf.consob.it.
Per i primi due anni dall’avvio dell’operatività dell’Arbitro (fino al 9.1.2019), la Consob ha stabilito che gli investitori che non si avvalgono del supporto di un’associazione dei consumatori ovvero di un procuratore, possono presentare il ricorso all’Arbitro e la relativa documentazione in forma cartacea, fermo restando che le fasi successive all’inoltro del ricorso si svolgeranno secondo le modalità informatiche rese note sul sito web dell’Arbitro.
Si precisa che il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'Arbitro è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF se la controversia abbia ad oggetto il deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari, all’ACF, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario se la controversia ha ad oggetto servizi e attività di investimento o la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca o il deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
Il cliente e la Banca possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché sia iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Per maggiori approfondimenti:
1. Si rammenta che se il reclamo riguarda l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010, la banca dovrà rispondere entro 10 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso.