Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca di Udine Credito Cooperativo il Cliente può presentare reclamo in forma scritta con le seguenti modalità:
I reclami vanno inviati a:
Prodotto/Servizio | Dalla data di ricezione | Note |
Prodotti e Servizi bancari/finanziari |
60 gg di calendario | |
Servizi di Investimento | 60 gg di calendario | |
Servizi di Pagamento | 15 gg lavorative | In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta ad inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del differimento della risposta al reclamo (1) e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative |
Servizi Assicurativi | 45 gg di calendario |
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Se il cliente non si è avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti sopra riportati e intende rivolgersi al giudice, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario.
Il cliente e la Banca possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Reclami su attività di intermediazione assicurativa
Ferma restando la possibilità per il contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi di risoluzione delle controversie, come più avanti indicato, ai sensi dell'art. 10 sexies del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008, è facoltà del contraente di inoltrare per iscritto un reclamo inerente all'attività di intermediazione assicurativa della Banca, ivi compresi i comportamenti dei suoi dipendenti e collaboratori, direttamente alla banca stessa al seguente indirizzo: legale@bancadiudine.it
E' altresì facoltà per il contraente di inoltrare per iscritto i reclami inerenti i comportamenti dell'Impresa di Assicurazione mandante, ivi compresi i soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, direttamente all'impresa di assicurazione stessa al seguente indirizzo : Assimoco SpA - Centro Leoni - Edificio B - Via G. Spadolini, 7 - 20141 Milano (MI) - Ufficio Reclami Premi e Gestione: - fax: 02/26962466 - email: ufficioreclamipremi@assimoco.it – Ufficio Reclami Sinistri: - fax: 02/26962405 - email: ufficioreclamisinistri@assimoco.it
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di quarantacinque giorni da parte del soggetto competente alla gestione del reclamo (Banca ovvero Impresa di Assicurazione), il contraente potrà rivolgersi all'Autorità di Vigilanza, inoltrando reclamo all' IVASS(1), Servizio Vigilanza Intermediari (se il reclamo riguarda il comportamento della banca) o Servizio Tutela del Consumatore (se il reclamo è riferibile al comportamento dell'Impresa di Assicurazione), Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla banca o dall'impresa di assicurazione.
In caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari, previsti dall'art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare reclamo per iscritto alla stessa Banca ai sensi dell'art. 10 quaterdecies, comma 2 del Regolamento ISVAP n.24 del 19/05/2008, secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati.
Per questioni attinenti agli obblighi di trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D. Lgs. n. 58/98) per i prodotti di investimento assicurativi (polizze e operazioni di cui ai rami vita III, V e I per quanto attiene alle polizze rivalutabili e multi-ramo, con esclusione delle forme pensionistiche individuali), il contraente che non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di sessanta giorni potrà rivolgersi alla CONSOB(2) - Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection, via G.B. Martini, 3 - 00198 ROMA fax 068416703 - 068417707 o Via Broletto, 7 - 20121 MILANO oppure via e-mail PEC all'indirizzo: consob@pec.consob.it.
Per questioni attinenti alla partecipazione ai Fondi Pensionistici Complementari, di cui al ramo VI, il contraente che non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo ovvero non abbia ricevuto un riscontro al reclamo stesso nel termine massimo di quarantacinque giorni nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà presentare un esposto alla COVIP(3) - Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, P.za Augusto Imperatore, 27, 00186 ROMA fax 0669506304 - oppure via e-mail PEC protocollo@pec.covip.it.
Resta ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi all'Autorità giudiziaria e di avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. In particolare, il cliente può rivolgersi:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per i reclami attinenti gli obblighi di comportamento a cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative;
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob (ACF) per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza dei rapporti aventi ad oggetto la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.
[1] Sul sito internet www.ivass.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione dei reclami all'Autorità
[2] Sul sito internet www.consob.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all'Autorità
[3] Sul sito internet www.covip.it sono riportate maggiori informazioni concernenti la presentazione degli esposti all'Autorità
Reclami su servizi e attività di investimento
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, può rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
L’Arbitro è un sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, istituito da CONSOB con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, al quale possono essere sottoposte le controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF (ossia nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; potranno essere presentate anche controversie che riguardano i gestori dei portali di equity crowdfunding), incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013 (controversie concernenti contratti di vendita o di servizi on-line stipulati tra un professionista ed un consumatore residenti nell’Unione Europea).
Non rientrano nell’ambito di competenza dell’Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro 500.000,00.
L'accesso all'Arbitro è del tutto gratuito per l'investitore e sono previsti termini ridotti per giungere a una decisione.
Il ricorso può essere proposto esclusivamente dall’investitore al dettaglio quando sui medesimi fatti oggetto dello stesso:
Per sapere come rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie si può consultare il sito www.acf.consob.it.
Si precisa che il diritto riconosciuto all'investitore di ricorrere all'Arbitro è irrinunciabile ed è sempre esercitabile anche nell’ipotesi che siano presenti nei contratti clausole che consentano di devolvere la controversia ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF se la controversia abbia ad oggetto il deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari, all’ACF, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario se la controversia ha ad oggetto servizi e attività di investimento o la vendita di prodotti finanziari emessi dalla banca o il deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari.
Il cliente e la Banca possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché sia iscritto nell’apposito registro ministeriale.
Per maggiori approfondimenti:
1. Si rammenta che se il reclamo riguarda l’esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 11/2010, la banca dovrà rispondere entro 10 giornate operative dal ricevimento della richiesta di rimborso.