Banca di Udine, aderisce alle misure di sostegno economico a famiglie ed imprese introdotte dal governo per contrastare questa difficile emergenza.
Ordinanza n. 642 del 29/02/2020 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile – Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
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Decreto Legge n. 09 del 02/03/2020 - Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 - "Cura Italia"
Decreto Legge n. 23 del 08/04/2020 - "Liquidità"Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 - "Decreto Rilancio"
Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020
FAQ Ministero dell'Economia e delle Finanze
MODULISTICA IMPRESE
- Richiesta di attivazione di misure di sostegno finanziario imprese art.56 DL 17.03.2020
-
Richiesta di agevolazione ai sensi delgli artt.46 e 47 DPR 28.12.2000 n.445
MODULISTICA PRIVATI
- Modulo sospensione rate mutuo prima casa – aggiornato al DL 23 del 08.04.2020
ASSEGNI
Centrale d’Allarme Interbancaria – Pagamento tardivo
A seguito del protrarsi dell’emergenza sanitaria COVID-19, con la conversione in legge con modificazioni del Decreto Legge n. 73/2021 (cd. Decreto sostegni bis) è stata nuovamente disposta la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito fino al 30 settembre 2021 compreso. Tenuto conto dei diversi interventi legislativi adottati anche in passato durante l’emergenza COVID -19, ne deriva che, per tutti gli assegni emessi indipendentemente dalla data di emissione, sono, tra l’altro, sospesi:
· i termini per la presentazione al pagamento
· i termini per il pagamento tardivo dell'assegno previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 386 del 1990 in caso di assegni risultati privi di fondi alla presentazione qualora tali termini ricadano o decorrano nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021.
I termini di presentazione al pagamento e di pagamento tardivo ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021 sono quindi rideterminati tenendo conto dei termini di sospensione sopra indicati. È stata inoltre riammessa la possibilità, per gli assegni bancari privi di fondi e che ricadono nell’ambito di applicazione della predetta normativa sulla sospensione dei termini, di effettuare il pagamento tardivo a sanatoria dell’illecito corrispondendo la penale in misura dimezzata (5% dell’importo facciale non pagato dell’assegno anziché il 10%) solo se si effettua il pagamento tardivo dell’assegno entro il 29 novembre 2021 incluso. Il pagamento tardivo effettuato dopo il 29 novembre 2021 dovrà invece essere comprensivo della penale nella misura ordinaria del 10%. Si ricorda infine che il pagamento tardivo validamente effettuato entro le nuove tempistiche determinate dalla normativa può essere efficace anche per evitare l’applicazione delle sanzioni amministrative da parte del competente Organo (Prefetto).”.
LEGGI QUI IL FOGLIO INFORMATIVO relativo ai finanziamenti per l'anticipo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni (CIG) erogati direttamente dall’Inps
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